martedì 9 maggio 2017

AFFITTO CON RISCATTO E ALTERNATIVE

Sui portali immobiliari specializzati, le proposte di affitto con riscatto riservate alle abitazioni continuano a registrare numeri in crescita. Sollevando la cortina degli annunci, si scopre però che il fenomeno non si accompagna a un altrettanto evidente crescita delle stipule, frenate da una serie di ostacoli pratici. Così, in assenza di cifre ufficiali, il giudizio degli operatori è univoco: offerta e domanda faticano a incontrarsi. La formula del rent to buy formalizzata nel nostro ordinamento nello Sblocca Italia 2014 (Dl 133/14) non è la sola a far da ponte tra locazione e compravendita. «Si praticano più facilmente le “vecchie” strade – spiega Valentina Rubertelli, consigliere nazionale del Notariato – come il cosiddetto “help to buy”: preliminare trascritto e pagamenti periodici a titolo di acconto prezzo, che tengono conto dell’immediato godimento del bene, per arrivare al rogito entro il triennio. Oppure la vendita con riserva di proprietà». Questa, nota anche come patto di riservato dominio, prevede che l’acquirente entri in possesso della casa al rogito, mentre il venditore ne resta proprietario fin quando il prezzo viene interamente pagato, nei termini pattuiti: come se si trattasse di un mutuo ( infatti il prezzo comprende gli interessi). «Il rent to buy derivato dallo Sblocca Italia prevede solo una facoltà d’acquisto da parte del conduttore e ciò spaventa molti venditori, soprattutto costruttori che vorrebbero invece un obbligo bilaterale, per diverse ragioni. Pensiamo alla liberazione dell’eventuale ipoteca: il Dl 133/14 dice che non si possono dare in Rtb abitazioni in corso di costruzione che siano ipotecate. L’imprenditore – commenta Rubertelli – deve quindi liberare l’ipoteca ancor prima della stipula contrattuale». In caso di morosità, la norma (modificata dal Dl 59/2016) prevede che si possa ricorrere al procedimento di convalida di sfratto ma restano ancora dei dubbi sul fronte fiscale…

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